Art. 6.
(Relazione annuale sull'attività svolta).

      1. Ai titolari delle autorizzazioni all'estrazione e alla raccolta di minerali e di fossili nel territorio della regione è fatto obbligo di tenere e di aggiornare un registro sull'attività svolta, recante l'indicazione della località nella quale è svolta l'attività, la data di raccolta e il tipo di minerali e di fossili estratti o raccolti.
      2. Al termine dell'anno di validità dell'autorizzazione o all'atto della richiesta di una nuova autorizzazione, i soggetti di cui al comma 1 presentano per la vidimazione il registro di cui al citato comma 1 agli organi competenti, individuati dalle regioni, unitamente a una relazione riassuntiva sull'attività esercitata nel corso dell'ultimo anno.